Le spese straordinarie che l’inquilino deve pagare: la lista ufficiale

Nel contesto delle locazioni immobiliari in Italia, la distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie rappresenta un elemento fondamentale nella gestione dei rapporti tra proprietario e inquilino. Mentre le prime sono generalmente a carico dell’inquilino e sono legate alla normale manutenzione o al godimento dell’immobile, le seconde incidono in modo significativo nei casi di interventi eccezionali, riparazioni imprevedibili o lavori di notevole importanza. Tuttavia, l’eventuale obbligo dell’inquilino di farsi carico di alcune spese straordinarie può verificarsi soltanto in alcune circostanze, in particolare quando il danno è risultato da un comportamento doloso o colposo di chi abita l’immobile.

Definizione e principi generali delle spese straordinarie

Le spese straordinarie costituiscono tutti quei costi che derivano da lavori imprevisti o da interventi necessari per il ripristino funzionale o la sicurezza dell’immobile che vanno al di là della manutenzione ordinaria. Tali spese si rendono necessarie, ad esempio, quando si verificano guasti improvvisi e imprevedibili, come la rottura della caldaia, il malfunzionamento degli impianti elettrici o idraulici, oppure la necessità di sostituire integralmente determinati elementi ormai obsoleti dell’edificio.

In linea di principio, la legislazione italiana stabilisce che tutte queste spese straordinarie siano a carico del proprietario dell’immobile (locatore). L’unica eccezione si presenta nel caso in cui il danno sia stato provocato direttamente dall’inquilino: in tale eventualità, sarà quest’ultimo a dover sostenere i costi necessari per riparare il danno arrecato condominio.

Elenco ufficiale delle spese straordinarie: cosa deve pagare l’inquilino?

Non esiste una lista ufficiale unica nazionale dettagliata delle spese straordinarie a carico dell’inquilino, poiché il principio generale prevede che spettino al proprietario, salvo diversa pattuizione contrattuale o in casi di dolo o colpa grave dell’inquilino. Tuttavia, alcune tipologie di spesa ricorrono nei principali riferimenti normativi e giurisprudenziali:

  • Riparazione o sostituzione di impianti (idrico, elettrico, riscaldamento): interventi necessari dovuti a malfunzionamento non imputabili all’usura ordinaria.
  • Riparazione straordinaria del tetto o lastrici solari: lavori di manutenzione che coinvolgono elementi strutturali della palazzina.
  • Sostituzione caldaia o di altre apparecchiature centralizzate, quando non derivante da normale usura ma da fatti accidentali o straordinari.
  • Rifacimento integrale dei pavimenti, rivestimenti e degli infissi a seguito di eventi eccezionali e non prevedibili.
  • Riparazione urgenti muri portanti, solai o strutture portanti danneggiate da eventi straordinari o da negligenze dell’inquilino.
  • Riparazioni straordinarie dell’ascensore, limitatamente ai casi in cui il guasto sia stato direttamente provocato dall’inquilino o dall’utilizzo scorretto dello stesso.

In generale, la regola fondamentale è che l’inquilino debba sostenere le spese soltanto quando il danneggiamento è dovuto a suo comportamento negligente o scorretto. Per tutte le altre situazioni, anche in presenza di spese molto ingenti ed eccezionali, l’onere resta a carico del proprietario del bene .

Le spese condominiali straordinarie: una ripartizione chiara

Un ambito spesso fonte di dubbi e discussioni riguarda la ripartizione delle spese condominiali. Anche in questo caso, la suddivisione tra ordinario e straordinario assume un ruolo centrale. Le spese condominiali ordinarie sono tutte quelle relative ai servizi ricorrenti (pulizia scale, manutenzione ascensore, fornitura acqua, energia elettrica per le parti comuni, giardinaggio), solitamente a carico dell’inquilino, che trae beneficio diretto da questi servizi quotidiani.

Le spese condominiali straordinarie, al contrario, comprendono una serie di interventi eccezionali e non programmati eseguiti sulle parti comuni dell’edificio, tra cui:

  • Manutenzione straordinaria delle facciate dell’edificio
  • Installazione o riparazione straordinaria di ascensori e impianti centralizzati (riscaldamento, antincendio, illuminazione, antenne televisive)
  • Ricostruzione di parti strutturali condominiali (androne, scale, grondaie, ringhiere)
  • Sostituzione arredi, cassette postali, lampadine o piante nelle aree verdi comuni quando si tratta di lavori non routinari

Del pari, queste spese spettano quasi sempre al proprietario, mentre l’inquilino interviene economicamente solo se il danno o la necessità di intervento deriva da un suo utilizzo scorretto o da danni provocati consapevolmente .

Clausole contrattuali e personalizzazioni

Il contratto di locazione rappresenta lo strumento fondamentale per regolamentare nel dettaglio la suddivisione delle spese tra inquilino e locatore. Pur esistendo un quadro normativo chiaro (articoli 1575-1576 e 1609 del Codice Civile), è prassi diffusa inserire clausole che personalizzano la ripartizione dei costi, soprattutto in presenza di esigenze particolari dell’immobile o di accordi tra le parti.

Per essere valide, tali clausole devono essere specifiche e non ledere i diritti fondamentali dell’inquilino previsti dalla legge. Ad esempio, una clausola che imponga all’inquilino di corrispondere indistintamente tutte le spese straordinarie sarebbe nulla, poiché la legge stabilisce una tutela minima e inderogabile a vantaggio del conduttore. Tuttavia, si possono prevedere eccezioni esplicite in casi particolari, come la responsabilità diretta per danni accertati causati dall’inquilino.

È bene ricordare che, nei casi dubbi, fa fede quanto riportato nel verbale di assemblea condominiale (in presenza di spese straordinarie deliberate dal condominio) e soprattutto nel testo sottoscritto da entrambe le parti alla firma del contratto.

Alcuni esempi pratici

  • Se l’inquilino rompe accidentalmente un vetro o un infisso a causa di negligenza, la spesa per la riparazione è a suo carico.
  • Se l’impianto di riscaldamento cessa di funzionare per usura dopo molti anni, il costo della sostituzione spetta invece al proprietario.

In casi di lavori condominiali complessi, come il rifacimento del tetto o le opere di consolidamento strutturale, la partecipazione dell’inquilino è esclusa, essendo questi interventi considerati per legge a carico del proprietario, che è l’unico beneficiario di un aumento di valore o di sicurezza del bene .

Fonti normative e consigli utili

La principale fonte di riferimento resta il Codice Civile, coadiuvato dalla Legge n. 431/98 sulle locazioni e dalle consuetudini locali o prassi confermate dai regolamenti condominiali. Per evitare contenziosi e malintesi, il consiglio principale è quello di verificare attentamente il contratto di locazione prima della firma e richiedere una chiara elencazione delle tipologie di spesa a carico delle parti.

Un ulteriore elemento da non trascurare riguarda la necessità di comunicazione tempestiva: l’inquilino deve sempre informare il proprietario in caso di guasti o anomalie strutturali che potrebbero comportare la necessità di interventi straordinari. Solo in questo modo si evita di incorrere in responsabilità ulteriori in caso di omissione.

Infine, in presenza di controversie o dubbi sull’attribuzione delle spese, il ricorso ai consulenti legali specializzati in diritto immobiliare e alle associazioni di categoria (come Confedilizia e Sunia) può offrire un supporto qualificato e favorire una soluzione rapida ed efficace dei contrasti.

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